Tale Decreto rappresenta una sorta di testo unico in materia di SISTRI, raggruppando in un unico provvedimento quanto contenuto nel D.M. 17/12/2009, istitutivo del SISTRI, e nei successivi provvedimenti di modifica .

Nel rimandare per approfondimenti al sito www.sistri.it che pubblica un prospetto di confronto tra gli articoli del nuovo testo e quelli dei precedenti decreti nonché una tabella che evidenzia in modo analitico le differenze tra i singoli articoli, evidenziamo alcuni aspetti:

    * Il decreto ribadisce che la data di operatività del SISTRI era il 1° ottobre 2010.
    * Il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, che fissa il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, devono essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario, rimane, come previsto dal DM 22/12/2010, il 31 maggio 2011 . Questo termine,  a decorrere dal quale gli iscritti dovranno operare esclusivamente tramite SISTRI, costituisce la data di effettiva partenza del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti . Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 205/2010 le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti si applicano a partire dal giorno successivo a tale scadenza.
    * Il termine annuale per il pagamento dei contributi slitta al 30 aprile.
    * l'articolo 21 c. 5 del Decreto prevede inoltre che,  per i soli trasportatori di rifiuti, le variazioni nel caso di di sospensione o cessazione dell’attività, di cessione dell'azienda o del ramo di azienda o di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, nonché le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate al SISTRI dalla Sezione regionale o provinciale dell’Albo nazionale gestori ambientali successivamente all’autorizzazione, da parte dello stesso Albo, delle variazioni medesime.