Il Decreto 24 aprile 2014 "SISTRI - Specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire e disciplina delle modalità di applicazione a regime per il trasporto intermodale - Attuazione articolo 188-ter del Dlgs 152/2006", pubblicato sulla G.U. del 30 aprile 2014, contiene alcune novità che di seguito riepiloghiamo rimandando al provvedimento per un’analisi approfondita.

L’articolo 1 ridefinisce l’ambito di applicazione del SISTRI per quanto riguarda i produttori di rifiuti; sono obbligati ad aderire al SISTRI:
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi derivanti da attività agricole e agroindustriali, di pesca professionale e di acquacoltura, con più di 10 dipendenti, laddove non conferiscano i rifiuti a circuiti organizzati di raccolta.
- Enti e imprese, con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali, da attività di servizio e da attività sanitarie.
- Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e che svolgono attività di stoccaggio (ovvero operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 e operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13).
Rimangono sempre obbligati i nuovi produttori di rifiuti ovvero coloro che effettuano operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

L’articolo 2 disciplina, anche ai fini dell’operatività SISTRI, il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, di sosta tecnica all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, terminal e scali merci, stabilendo che il soggetto al quale sono affidati i rifiuti in attesa della successiva presa in carico svolge attività di deposito preliminare a condizione che la durata non superi i 30 giorni.
Vengono inoltre disciplinati i casi in cui la presa in carico da parte dei soggetti che effettuano il trasporto non avvenga nei limiti fissati.

L’articolo 3 stabilisce che mediante successivi decreti del Ministero dell’Ambiente verranno definite ulteriori semplificazioni in relazione alla microraccolta, alla compilazione off line del SISTRI e alla firma asincrona, alla modifica ed evoluzione degli apparati tecnologici.

L’articolo 4 stabilisce che i soggetti tenuti ad aderire al Sistri sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014, comunicando gli estremi di pagamento attraverso l’area “gestione aziende” del portale SISTRI.

L’articolo 5 disciplina l’operatività del SISTRI con riguardo ai rifiuti urbani nella regione Campania.

Infine viene stabilito che tutte le comunicazioni verso SISTRI (iscrizione, modifiche, pagamenti, richieste di conguaglio ed anche risoluzione di criticità) vengono gestite tramite i canali di contatto telematico disponibili sul sito www.sistri.it.