L’art. 11 del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 stabiliva  un periodo transitorio  in attesa della piena operatività del SISTRI , periodo nel quale convivono vecchi adempimenti "cartacei" (registri e formulari) e nuovi adempimenti "informatici” (SISTRI).

In base a quella norma per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, quindi fino al 1° agosto 2014, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste (ex articoli 260-bis e 260-ter del D.Lgs. 152/2006) per le violazioni agli adempimenti del SISTRI.

Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi (ex articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010) e le relative sanzioni: in questo periodo enti e imprese devono quindi utilizzare i nuovi strumenti applicativi del Sistri continuando però a rispettare gli obblighi previgenti in materia di registri di carico e scarico e di formulari di identificazione .

Ora la legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvata anche dal Senato,  interviene stabilendo che il regime transitorio viene esteso al 31 dicembre 2014.

Non vengono quindi modificate le scadenze per l'obbligo di utilizzo del SISTRI che il decreto 101/2013 stabiliva ed in particolare

obbligo di utilizzo del SISTRI dal 1 ottobre 2013 per 

-         trasportatori di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi (compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di detti rifiuti sul territorio nazionale o in partenza dall’Italia verso l’estero);
-         impianti che trattano, recuperano, smaltiscono rifiuti speciali pericolosi;
-         “nuovi produttori”, cioè i soggetti che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi dalle attività di trattamento di rifiuti pericolosi;
-         intermediari e commercianti di rifiuti speciali pericolosi.

obbligo di utilizzo del SISTRI dal 3 marzo 2014 per :

-         produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, anche per le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare – D15, messa in riserva – R13) dei rifiuti da loro prodotti all’interno del luogo di produzione;
-         trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo Gestori Ambientali sia con le modalità semplificate, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, sia in categoria 5 del medesimo Albo;
-         Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.