Per quanto riguarda il SISTRI la legge di bilancio prevede la proroga a fine 2018 del periodo transitorio (previsto dal D.L. 101/2013) in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. 
Durante questo periodo non si applicano le sanzioni per mancata o errata tenuta del registro cronologico o della scheda SISTRI.

In sostanza quindi continua ad applicarsi il cd. doppio binario che prevede la tenuta dei registri in modalità cartacea e, per gli obbligati, anche con il sistema informatico.

L’iscrizione al SISTRI rimane comunque obbligatoria e sono previste sanzioni per la mancata iscrizione e per l’omesso versamento del contributo.

La legge stabilisce i criteri che il Ministero dell’Ambiente deve rispettare nella definizione, che avverrà con apposito Decreto, delle procedure per recuperare i contributi dovuti per il SISTRI e non corrisposti e per le richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI.

Il rispetto di tali procedure e la regolarizzazione della posizione contributiva, porteranno all’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis, comma 2 senza il pagamento di interessi.

Infine la legge 205 prevede che, in attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti.

E’ comunque consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti anche mediante posta elettronica certificata.