Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, cd. "Competitività" prevede una serie di novità in campo ambientale che sono entrate in vigore, nella versione definitivamente convertita dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 il giorno 21 agosto 2014.
Per quanto riguarda i rifiuti la norma interviene su diverse materie, tra le quali:
•    SISTRI
•    Procedure semplificate di recupero
•    Utilizzo dei materiali di dragaggio
•    Combustione di sfalci e potature
•    Procedure semplificate di recupero negli Impianti Aia
•    Test di cessione per le procedure semplificate di recupero
•    Miscelazione di rifiuti
•    Adempimenti amministrativi in relazione alle spedizioni transfrontaliere
•    Semplificazione per gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
•    Contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso.
•    RAEE
•    Materie prime secondarie per l'edilizia

Nel rimandare al testo del provvedimento per un quadro completo, elenchiamo alcune delle novità principali:
in materia di SISTRI
l’articolo 14 prevede
•  l’obbligo per il Ministero dell’Ambiente di provvedere ad ulteriori semplificazioni del SISTRI, in relazione all’applicazione dell’interoperabilità e alla sostituzione dei dispositivi token usb.
•  la proroga dell’attuale contratto di gestione del SISTRI al 31 dicembre 2015, con l’obbligo per il Ministero dell’Ambiente di avviare entro il 30 giugno 2015 le procedure per l'affidamento della concessione del servizio, in maniera rispetto del "Codice appalti" (Dlgs 163/2006), delle norme Ue di settore e dei principi di "economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico".

in materia di gestione dei rifiuti
l’articolo 13 c. 5 lettera b-bis fornisce nuove istruzioni per la classificazione dei rifiuti, che integrano quelle contenute nella introduzione dell'allegato D  al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e si applicano a partire dal 18 febbraio 2015
1) la classificazione deve avvenire "in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione":
2) se un rifiuto è classificato con codice Cer pericoloso "assoluto" (ovvero univoco), esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
3) Se un rifiuto è classificato con codice Cer non pericoloso "assoluto", esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
4) Se un rifiuto è classificato con codici Cer speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede.

in relazione alle procedure semplificate di recupero ed in particolare ai rapporti con i regolamenti dell'Unione Europea "end of waste", l’art. 13 c.4 intende coordinare le attività di trattamento delle tipologie di rifiuti individuate dai regolamenti comunitari "end of waste" (relative quindi alla cessazione della qualifica di rifiuto) con le procedure semplificate nazionali per il recupero dei rifiuti, stabilendo che le prime sono sottoposte alle seconde a condizione che, "ferme le quantità massime" previste dal Dm 5 febbraio 1998, dal Dm 161/2012 e dal Dm 269/2005, siano rispettati anche tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni dai regolamenti europei, con particolare riferimento a:
1) qualità e caratteristiche dei rifiuti;
2) condizioni di trattamento;
3) prescrizioni per salute e ambiente, compresi obblighi minimi di monitoraggio;
4) destinazione finale dei rifiuti che cessano di essere tali.
Viene confermato che l'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste.

in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Vengono apportate modifiche al D.Lgs. 49/2014 in particolare alla disciplina riguardante i sistemi collettivi di finanziamento.
L'adesione ai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE è libera e non può essere ostacolata dalla fuoriuscita da un consorzio per aderire a un altro.
I contratti stipulati dai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE sono in forma scritta a pena di nullità.
Ogni sistema collettivo deve dimostrare al Comitato di vigilanza sui RAEE, prima di iniziare l'attività o entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di avere una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire.
Lo statuto tipo dei sistemi collettivi assicura che essi siano dotati di adeguati organi di controllo tra cui anche l'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle imprese per reato di manager e dipendenti).
Ogni sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono superiore almeno al 3%, almeno un raggruppamento.